La Suprema Corte nel sancire l’esegesi dell’art. 181 d.lgs. 42/2004, precisa che le nozioni in subjecta materia devono essere individuate prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando sempre l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio, così da porre criteri valutativi degli interventi di ampliamento e nuova costruzione -ai fini della qualificazione contravvenzionale o meno delle fattispecie previste dal Codice Urbani- diversi da quelli generali sanciti in materia urbanistico-edilizia.

LE PRONUNCE PIÙ SIGNIFICATIVE

In tema di reati paesaggistici, la fattispecie di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lg. 12 gennaio 2004, n. 42, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, è integrata ove lo stesso abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto sia inferiore a mille metri cubi, mentre, qualora tale limite percentuale non sia superato, il reato è configurabile allorchè siano superati i limiti volumetrici alternativamente previsti dalla norma con riferimento all’ampliamento e alla nuova costruzione (Cassazione penale, sez. III, 03/03/2020, n. 16476 e 28/11/2017 n. 16697 – CED Cass. pen. 2020, rv 278967, CED Cass. pen. 2018, rv 272844).

A tale valutazione non sfugge nemmeno la nozione di “pertinenza urbanistica” (da distinguersi da quella civilistica), cioè l’opera – che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato – preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma “di servizio”, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale). 

La Corte ha deciso che non può ricondursi alla nozione in esame l’ampliamento di un edificio mediante la edificazione di una tettoia – portico, che, per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all’essenza dell’immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato. Incorre pertanto nell’abuso edilizio colui che realizza una tettoia in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico a nulla rilevando l’ignoranza relativa alla presenza del vincolo paesaggistico (Cassazione penale, sez. III, 24/03/2010, n. 24241 – CED Cassazione penale 2010, rv 247152).

Parimenti, necessitano di previa autorizzazione le opere civili (concetto più ampio di quello di “nuova costruzione”) che, pur avendo finalità agro-silvo-pastorale, sono idonee a cagionare un’alterazione permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell’assetto territoriale, quale “aspetto esteriore” (…fattispecie relativa all’attività di dissodamento del terreno attraverso l’asportazione di massi e sradicamento delle ceppaie di tutta la vegetazione preesistente, con l’ausilio di mezzi meccanici. Cassazione penale, sez. III, 07/05/2021, n. 28939 – CED Cass. pen. 2021, rv 281784-01).

Risulta affrontata anche la questione della ricostruzione di immobili esistenti, anche nel caso in cui la ricostruzione avvenga su una diversa area di sedime e con nuove fondazioni, in area soggetta a tutela paesaggistico ambientale, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. In tale caso l’intervento viene valutato come “nuova costruzione”, per cui non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69/2013 (conv. in l. 98/2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede (nelle zone vincolate), l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (in tali termini Cassazione Penale Sez. III, 20 aprile 2017, n. 32899 -C.E.D. Cass. Pen 2010, rv. 270591).

Con particolare attenzione alla ricostruzione dei cd. “ruderi”, l’assenza di preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, integra sempre i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia per la già citata inapplicabilità dell’art. 30 d.l. 69/2013 (Cassazione penale, sez. III, 11/02/2020, n. 12388 – Rivista Giuridica dell’Edilizia 2020, 4, 1117).

Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che la ristrutturazione attiene ad un intervento volto a conservare un edificio esistente o ad attuare sulle stesse integrazioni funzionali e strutturali mediante le operazioni descritte dalla norma, che comprendono anche la demolizione e successiva ricostruzione. In tali casi si interviene su un immobile esistente del quale sono, dunque, immediatamente rilevabili caratteristiche costruttive, volumetria, sagoma ed altri elementi qualificanti. Quando, invece, la ristrutturazione riguarda edifici demoliti o crollati, la ristrutturazione presuppone che gli stessi siano strutturalmente identificabili con assoluta certezza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *